L'articolo analizza la natura del parere dell'ISPRA previsto in caso di deroga al divieto di cattura e uccisione dei grandi predatori come il lupo e l'orso, in quanto specie particolarmente protette. La ricerca parte da una critica generale alla prassi e alla giurisprudenza che qualifica i pareri dell'ISPRA obbligatori e non vincolanti. Nella ricerca si intende sostenere, al contrario, che trattasi di valutazioni tecniche e non di pareri e che lo schema dogmatico stesso che distingue tra pareri obbligatori e vincolanti è ora messo in crisi dalle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo, nel momento in cui è previsto un particolare regime per i pareri e le valutazioni tecniche di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, tra le quali va ascritto l'Ispra. Queste considerazioni generali sono calate nel caso dei grandi predatori ed in particolare nell'interpretazione degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat, sostenendo che vi è una riserva di competenza dell'Ispra in ordine alle valutazioni tecniche previste dalla normativa e una competenza politico amministrativa in capo al Ministero e alle Province di Trento e Bolzano in ordine al contemperamento degli interessi coinvolti essenzialmente riconducibili alla tutela della specie da una parte e alla tutela degli interessi antropici dall'altra

I grandi predatori e la natura obbligatoria o vincolante dei pareri dell'ISPRA: una questione mal posta

Marco Olivi
2023-01-01

Abstract

L'articolo analizza la natura del parere dell'ISPRA previsto in caso di deroga al divieto di cattura e uccisione dei grandi predatori come il lupo e l'orso, in quanto specie particolarmente protette. La ricerca parte da una critica generale alla prassi e alla giurisprudenza che qualifica i pareri dell'ISPRA obbligatori e non vincolanti. Nella ricerca si intende sostenere, al contrario, che trattasi di valutazioni tecniche e non di pareri e che lo schema dogmatico stesso che distingue tra pareri obbligatori e vincolanti è ora messo in crisi dalle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo, nel momento in cui è previsto un particolare regime per i pareri e le valutazioni tecniche di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, tra le quali va ascritto l'Ispra. Queste considerazioni generali sono calate nel caso dei grandi predatori ed in particolare nell'interpretazione degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat, sostenendo che vi è una riserva di competenza dell'Ispra in ordine alle valutazioni tecniche previste dalla normativa e una competenza politico amministrativa in capo al Ministero e alle Province di Trento e Bolzano in ordine al contemperamento degli interessi coinvolti essenzialmente riconducibili alla tutela della specie da una parte e alla tutela degli interessi antropici dall'altra
2023
34/2023
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