L’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giuridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia obbligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contratto e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà dell’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di credito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e alla sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarcitoria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più generale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizione, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche del contratto e del fatto illecito ex art. 1173. Il legato di contratto, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causa, seppure a titolo particolare, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare la visuale del testamento, quale atto che il testatore compie “in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficiario) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto.

MAZZAMUTO PIERLUIGI (2018). Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi. TORINO : G. GIAPPICHELLI EDITORE.

Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi

MAZZAMUTO PIERLUIGI
2018-01-01

Abstract

L’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giuridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia obbligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contratto e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà dell’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di credito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e alla sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarcitoria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più generale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizione, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche del contratto e del fatto illecito ex art. 1173. Il legato di contratto, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causa, seppure a titolo particolare, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare la visuale del testamento, quale atto che il testatore compie “in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficiario) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto.
2018
Settore IUS/01 - Diritto Privato
978-88-921-1469-2
MAZZAMUTO PIERLUIGI (2018). Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi. TORINO : G. GIAPPICHELLI EDITORE.
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