Con la presente sentenza la Corte di cassazione ha specificato che la ricetta medica abbia natura giuridica complessa di certificato e autorizzazione. Commette, pertanto, il delitto di falso ideologico in certificati ai sensi dell'art. 480 c.p. il medico che consegni ricettari di prescrizioni firmati in bianco in ogni foglio e con il proprio timbro al farmacista. Rispondono di esercizio abusivo della professione medica i farmacisti che compilino ricette rilasciate e firmate in bianco dal medico.

Provera, A., Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 febbraio 2011 - 31 marzo 2011, n. 13315, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; (2): 505-508 [http://hdl.handle.net/10807/57335]

Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 febbraio 2011 - 31 marzo 2011, n. 13315

Provera, Alessandro
2011

Abstract

Con la presente sentenza la Corte di cassazione ha specificato che la ricetta medica abbia natura giuridica complessa di certificato e autorizzazione. Commette, pertanto, il delitto di falso ideologico in certificati ai sensi dell'art. 480 c.p. il medico che consegni ricettari di prescrizioni firmati in bianco in ogni foglio e con il proprio timbro al farmacista. Rispondono di esercizio abusivo della professione medica i farmacisti che compilino ricette rilasciate e firmate in bianco dal medico.
2011
Italiano
Provera, A., Nota a Cassazione, sez. VI pen., 8 febbraio 2011 - 31 marzo 2011, n. 13315, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2011; (2): 505-508 [http://hdl.handle.net/10807/57335]
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