Nella pronuncia della Suprema Corte in esame, la responsabilità dell’imputato è da individuarsi nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di svolgere la sua attività secondo il suo modello di agente e nel rispetto delle regole di prudenza, la cui violazione ha determinato le premesse dell’evento letale. Non può, pertanto, essere utilmente evocata l’applicazione delle linee guida che riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza. Le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e (come detto) non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.

Seregni, F. G., Cass., sez. IV pen., 24 gennaio 2013, n. 11493, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2013; (2/2013): 963-980 [http://hdl.handle.net/10807/57450]

Cass., sez. IV pen., 24 gennaio 2013, n. 11493

Seregni, Fabio Gino
2013

Abstract

Nella pronuncia della Suprema Corte in esame, la responsabilità dell’imputato è da individuarsi nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di svolgere la sua attività secondo il suo modello di agente e nel rispetto delle regole di prudenza, la cui violazione ha determinato le premesse dell’evento letale. Non può, pertanto, essere utilmente evocata l’applicazione delle linee guida che riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza. Le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e (come detto) non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.
2013
Italiano
Seregni, F. G., Cass., sez. IV pen., 24 gennaio 2013, n. 11493, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE>>, 2013; (2/2013): 963-980 [http://hdl.handle.net/10807/57450]
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