Le Sezioni unite, legate a doppio filo "effettiva conoscenza del procedimento" e formale vocatio in iudicium, escludono che la prima possa essere assicurata mercé l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il decisum, orientato in questo senso, poggia su basi solide: in motivazione, il Consesso allargato accredita validi insegnamenti della giurisprudenza largamente maggioritaria; ripercorre la transizione sfociata nel superamento del modello processuale ispirato alla logica della conoscenza legale degli atti in forza della regolarità delle notificazioni; si pone in sintonia con le matrici eurounitarie della materia. Ottimi argomenti, con i quali è agevole convenire, ma il punctum dolens è quello di approdo, in particolare se riferibile - come lascia intendere la suprema Corte - alla disciplina riformata dalla legge n. 67 del 2014. De iure condito, infatti, sono molteplici gli indicatori che depongono per una diversa valorizzazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sicché lo stesso principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite ci sembra, all'esito di un'analisi sistematica, non condivisibile, se l'ecosistema di riferimento muta, da quello dell'art. 175 comma 2 c.p.p. ante-riforma, a quello dell'odierno processo in absentia.

Condizioni legittimanti la celebrazione del processo in absentia: i dubbi sul ruolo da ascriversi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari

stefano ciampi
2019-01-01

Abstract

Le Sezioni unite, legate a doppio filo "effettiva conoscenza del procedimento" e formale vocatio in iudicium, escludono che la prima possa essere assicurata mercé l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il decisum, orientato in questo senso, poggia su basi solide: in motivazione, il Consesso allargato accredita validi insegnamenti della giurisprudenza largamente maggioritaria; ripercorre la transizione sfociata nel superamento del modello processuale ispirato alla logica della conoscenza legale degli atti in forza della regolarità delle notificazioni; si pone in sintonia con le matrici eurounitarie della materia. Ottimi argomenti, con i quali è agevole convenire, ma il punctum dolens è quello di approdo, in particolare se riferibile - come lascia intendere la suprema Corte - alla disciplina riformata dalla legge n. 67 del 2014. De iure condito, infatti, sono molteplici gli indicatori che depongono per una diversa valorizzazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sicché lo stesso principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite ci sembra, all'esito di un'analisi sistematica, non condivisibile, se l'ecosistema di riferimento muta, da quello dell'art. 175 comma 2 c.p.p. ante-riforma, a quello dell'odierno processo in absentia.
2019
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