L’indagine prende le mosse dalla distinzione tra chirurgia plastico-ricostruttiva e chirurgia estetica, allo scopo di verificare se il diverso obiettivo dell’intervento professionale giustifichi la differenziazione del modello giuridico di responsabilità del chirurgo, operata da una parte della dottrina e della giurisprudenza sia con riguardo alla natura dell’obbligazione principale gravante sul professionista che sul contenuto del dovere di informazione. Sotto il primo profilo, si è sottoposta ad analisi critica la qualificazione della prestazione del chirurgo estetico in termini di obbligazione di risultato, dimostrando come sia sempre e solo la “buona cura” il risultato dovuto, indipendentemente dall’obiettivo sperato dal cliente. Sotto il secondo profilo – contestando la tesi che, sulla base della natura funzionale o estetica dell’intervento chirurgico, differenzia il contenuto del dovere di informazione, limitandolo per il terapeuta ai possibili rischi ed effetti dell’intervento stesso ed estendendolo, per il chirurgo estetico, alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico – si è concluso che non è l’astratta classificazione del trattamento, bensì il concreto atteggiarsi delle esigenze del creditore a determinare il novero delle informazioni rilevanti al fine del consapevole esercizio della libertà di scelta della pratica medica.
La responsabilità del chirurgo estetico
NADDEO, Francesca
2006-01-01
Abstract
L’indagine prende le mosse dalla distinzione tra chirurgia plastico-ricostruttiva e chirurgia estetica, allo scopo di verificare se il diverso obiettivo dell’intervento professionale giustifichi la differenziazione del modello giuridico di responsabilità del chirurgo, operata da una parte della dottrina e della giurisprudenza sia con riguardo alla natura dell’obbligazione principale gravante sul professionista che sul contenuto del dovere di informazione. Sotto il primo profilo, si è sottoposta ad analisi critica la qualificazione della prestazione del chirurgo estetico in termini di obbligazione di risultato, dimostrando come sia sempre e solo la “buona cura” il risultato dovuto, indipendentemente dall’obiettivo sperato dal cliente. Sotto il secondo profilo – contestando la tesi che, sulla base della natura funzionale o estetica dell’intervento chirurgico, differenzia il contenuto del dovere di informazione, limitandolo per il terapeuta ai possibili rischi ed effetti dell’intervento stesso ed estendendolo, per il chirurgo estetico, alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico – si è concluso che non è l’astratta classificazione del trattamento, bensì il concreto atteggiarsi delle esigenze del creditore a determinare il novero delle informazioni rilevanti al fine del consapevole esercizio della libertà di scelta della pratica medica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.