Di là dalla figura della mediazione obbligatoria che, di per sé, trascende l’idea tradizionale della conciliazione come strumento assolutamente volontario, a completa disposizione delle parti, cui è dato scegliere se e come utilizzarlo per la composizione delle proprie controversie; diverse sono le disposizioni che consentono di individuare un collegamento tra la mediazione e il procedimento giurisdizionale: basti considerare l’art. 5, comma 6, d lg. n. 28/2010, che disciplina gli effetti del procedimento sul decorso di prescrizione e decadenza della domanda giurisdizionale. Nondimeno, la regola della soccombenza; il rifiuto di aderire alla procedura di mediazione; la previsione del momento a partire dal quale il procedimento può dirsi pendente (nella quale è dato scorgere la tipica preoccupazione del legislatore processuale di conferire un inizio certo alla litispendenza) nonché la statuizione circa la durata del procedimento, sono senza dubbio indicative del collegamento che la normativa di nuova introduzione ha voluto tracciare tra mediazione e procedimento giurisdizionale. Inserita all’interno di un più ampio quadro giurisdizionale, la mediazione, lungi dall’appiattirsi ad una informale discussione tra le parti alla presenza di un terzo imparziale, da interpretarsi alla stregua di una comune trattativa commerciale, acquisisce una specifica ritualità, tant’è che l’«attività comunque denominata», della quale discorre l’art. 1, è parte integrante di una sequenza logico-temporale – il «procedimento» di mediazione - che le disposizioni successive provvedono a regolare per grandi linee (v. artt. 3, 6 e 8, che fanno riferimento al «procedimento» di mediazione).
Mediazione e ADR
IMBRENDA, Mariassunta
2010-01-01
Abstract
Di là dalla figura della mediazione obbligatoria che, di per sé, trascende l’idea tradizionale della conciliazione come strumento assolutamente volontario, a completa disposizione delle parti, cui è dato scegliere se e come utilizzarlo per la composizione delle proprie controversie; diverse sono le disposizioni che consentono di individuare un collegamento tra la mediazione e il procedimento giurisdizionale: basti considerare l’art. 5, comma 6, d lg. n. 28/2010, che disciplina gli effetti del procedimento sul decorso di prescrizione e decadenza della domanda giurisdizionale. Nondimeno, la regola della soccombenza; il rifiuto di aderire alla procedura di mediazione; la previsione del momento a partire dal quale il procedimento può dirsi pendente (nella quale è dato scorgere la tipica preoccupazione del legislatore processuale di conferire un inizio certo alla litispendenza) nonché la statuizione circa la durata del procedimento, sono senza dubbio indicative del collegamento che la normativa di nuova introduzione ha voluto tracciare tra mediazione e procedimento giurisdizionale. Inserita all’interno di un più ampio quadro giurisdizionale, la mediazione, lungi dall’appiattirsi ad una informale discussione tra le parti alla presenza di un terzo imparziale, da interpretarsi alla stregua di una comune trattativa commerciale, acquisisce una specifica ritualità, tant’è che l’«attività comunque denominata», della quale discorre l’art. 1, è parte integrante di una sequenza logico-temporale – il «procedimento» di mediazione - che le disposizioni successive provvedono a regolare per grandi linee (v. artt. 3, 6 e 8, che fanno riferimento al «procedimento» di mediazione).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.