Nel tempo attuale, l’interesse legittimo non è strumentale alla tutela di interessi che, senza la mediazione della categoria formale, resterebbero privi di protezione; non può segnare la supremazia della Pubblica Amministrazione all’interno di un ordinamento che pone la tutela della persona quale principio fondamentale; non costituisce la forma necessaria del dialogo con la Pubblica Amministrazione nell’atto di esercizio del potere amministrativo. Pur non disconoscendo i meriti ascrivibili all’interesse legittimo, oggi non si può negare che esso, mettendo in evidenza i profili autoritativi dell’agire amministrativo, si risolve in uno strumento argomentativo che sorregge una consapevole e avvertita sensibilità per le malintese esigenze del potere amministrativo. Tuttavia, l’utilizzazione della categoria dell’interesse legittimo è così profondamente radicata nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale da rendere plausibile esclusivamente il tentativo di mettere in evidenza la perdita, dettata dalla Costituzione, delle funzioni tradizionalmente ad essa ascritte e l’inidoneità all’assunzione di nuovi compiti, sí da configurare la dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, destituita della sua giustificazione storico-culturale, quale attuale e evidente ostacolo normativo, nonché dottrinale e giurisprudenziale, all’affermazione della piena tutela dei diritti dei soggetti privati anche nei confronti dei soggetti pubblici. Lungi dal dichiarare la scomparsa dell’interesse legittimo, si deve riconoscere che il «grande geniale inganno» che è stato ravvisato nella misteriosa e tormentata figura non è in grado di formalizzare e conciliare la libertà del cittadino con l’autonomia dell’amministrazione nell’àmbito di un sistema giuridico fondato sulla centralità del valore della persona umana. Pur ricorrendo alle categorie del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo per affermare la piena tutela giurisdizionale e per identificare gli àmbiti delle due giurisdizioni, la Costituzione pone le premesse per lo svuotamento delle riferite categorie non soltanto perché storicamente condizionate, e quindi aperte alla complessità dell’esperienza giuridica, ma anche perché i princípi costituzionali ne minano le fondamenta. La bipartizione delle situazioni giuridiche soggettive contribuisce a tenere il potere amministrativo al riparo del controllo del giudice ordinario, retaggio storico di una travisata autonomia del potere amministrativo rispetto a quello giudiziario. Se in passato era fondato reputare che il potere giudiziario dovesse arrestarsi alle soglie della discrezionalità amministrativa per la mancanza di un preciso parametro normativo di riferimento in base al quale effettuare il controllo e per l’assenza di situazioni da tutelare, sí che giudicare l’amministrazione era pur sempre amministrare, oggi i presupposti di tale arresto sono palesemente infondati, anche in ragione della piena capacità della legge di procedere alla regolamentazione dell’esercizio del potere discrezionale.

L'uso delle categorie giuridiche da parte del Costituente: diritti soggettivi e interessi legittimi

FEDERICO, Andrea
2012-01-01

Abstract

Nel tempo attuale, l’interesse legittimo non è strumentale alla tutela di interessi che, senza la mediazione della categoria formale, resterebbero privi di protezione; non può segnare la supremazia della Pubblica Amministrazione all’interno di un ordinamento che pone la tutela della persona quale principio fondamentale; non costituisce la forma necessaria del dialogo con la Pubblica Amministrazione nell’atto di esercizio del potere amministrativo. Pur non disconoscendo i meriti ascrivibili all’interesse legittimo, oggi non si può negare che esso, mettendo in evidenza i profili autoritativi dell’agire amministrativo, si risolve in uno strumento argomentativo che sorregge una consapevole e avvertita sensibilità per le malintese esigenze del potere amministrativo. Tuttavia, l’utilizzazione della categoria dell’interesse legittimo è così profondamente radicata nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale da rendere plausibile esclusivamente il tentativo di mettere in evidenza la perdita, dettata dalla Costituzione, delle funzioni tradizionalmente ad essa ascritte e l’inidoneità all’assunzione di nuovi compiti, sí da configurare la dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, destituita della sua giustificazione storico-culturale, quale attuale e evidente ostacolo normativo, nonché dottrinale e giurisprudenziale, all’affermazione della piena tutela dei diritti dei soggetti privati anche nei confronti dei soggetti pubblici. Lungi dal dichiarare la scomparsa dell’interesse legittimo, si deve riconoscere che il «grande geniale inganno» che è stato ravvisato nella misteriosa e tormentata figura non è in grado di formalizzare e conciliare la libertà del cittadino con l’autonomia dell’amministrazione nell’àmbito di un sistema giuridico fondato sulla centralità del valore della persona umana. Pur ricorrendo alle categorie del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo per affermare la piena tutela giurisdizionale e per identificare gli àmbiti delle due giurisdizioni, la Costituzione pone le premesse per lo svuotamento delle riferite categorie non soltanto perché storicamente condizionate, e quindi aperte alla complessità dell’esperienza giuridica, ma anche perché i princípi costituzionali ne minano le fondamenta. La bipartizione delle situazioni giuridiche soggettive contribuisce a tenere il potere amministrativo al riparo del controllo del giudice ordinario, retaggio storico di una travisata autonomia del potere amministrativo rispetto a quello giudiziario. Se in passato era fondato reputare che il potere giudiziario dovesse arrestarsi alle soglie della discrezionalità amministrativa per la mancanza di un preciso parametro normativo di riferimento in base al quale effettuare il controllo e per l’assenza di situazioni da tutelare, sí che giudicare l’amministrazione era pur sempre amministrare, oggi i presupposti di tale arresto sono palesemente infondati, anche in ragione della piena capacità della legge di procedere alla regolamentazione dell’esercizio del potere discrezionale.
2012
9788849523430
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3121651
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