Se nell’ordinamento italiano la regola fondamentale è stata, per lungo tempo, la prevalenza della riservatezza sull’esigenza della trasparenza, il nuovo modello di trasparenza, invece, nel senso del controllo diffuso e generalizzato, postula il paradigma dell’open data, anche con riferimento a determinate informazioni personali. Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” risulta mutato il paradigma di riferimento in maniera radicale, in quanto il principio di accessibilità e pubblicità assurge a diritto di indiretta rilevanza costituzionale, in quanto attua i principi democratici di uguaglianza, buon andamento, efficacia e efficienza. Un problema di fondo affrontato è dato dalla mancata chiarezza se il diritto di accesso civico generalizzato, sia un diritto individuale o uno strumento anticorruzione. La valenza dell’accesso civico è correlata ai fini della partecipazione dei cittadini in una prospettiva attiva, dando assoluto rilievo alla dimensione partecipativa stessa. La valenza dell’accesso civico dovrebbe rendere non solo un controllo per prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni ma soprattutto essere volta alla partecipazione di cittadini attivi nella definizione e cura dell’interesse pubblico, del resto, lo stesso principio della trasparenza concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta.
Accesso civico e accesso generalizzato: modelli di trasparenza amministrativa
Anna Fortunato
2018
Abstract
Se nell’ordinamento italiano la regola fondamentale è stata, per lungo tempo, la prevalenza della riservatezza sull’esigenza della trasparenza, il nuovo modello di trasparenza, invece, nel senso del controllo diffuso e generalizzato, postula il paradigma dell’open data, anche con riferimento a determinate informazioni personali. Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” risulta mutato il paradigma di riferimento in maniera radicale, in quanto il principio di accessibilità e pubblicità assurge a diritto di indiretta rilevanza costituzionale, in quanto attua i principi democratici di uguaglianza, buon andamento, efficacia e efficienza. Un problema di fondo affrontato è dato dalla mancata chiarezza se il diritto di accesso civico generalizzato, sia un diritto individuale o uno strumento anticorruzione. La valenza dell’accesso civico è correlata ai fini della partecipazione dei cittadini in una prospettiva attiva, dando assoluto rilievo alla dimensione partecipativa stessa. La valenza dell’accesso civico dovrebbe rendere non solo un controllo per prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni ma soprattutto essere volta alla partecipazione di cittadini attivi nella definizione e cura dell’interesse pubblico, del resto, lo stesso principio della trasparenza concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.