Si propone una rilettura delle costituzioni tardoimperiali in materia di divieto del carcere privato, tralatiziamente intese come abrogative, se non dell’esecuzione personale in sé, almeno della ductio del debitore nel carcere privato del creditore, che sarebbe stata sostituita dall’arresto per debiti nel carcere pubblico. L’analisi dei testi lascia ragionevolmente supporre che il divieto in questione vada piuttosto collegato a una prassi di abusi della carcerazione commessi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza, sia da privati (probabilmente potentiores) sia da funzionari imperiali (in specie appartenenti a corpi di polizia). L’inquadramento della fattispecie nel crimen maiestatis si può d’altra parte ben spiegare con la riserva del potere punitivo all’imperatore e con esso della custodia reorum che va esercitata esclusivamente nelle pubbliche carceri. Ma se tra le causae della detenzione nel carcere pubblico le fonti annoverano anche le causae pecuniariae, espressione che può includere anche le liti per debiti privati senza tuttavia identificarsi in esse, la custodia reorum è esclusivamente carcerazione preventiva praticata sia nelle cause criminali, a danno degli imputati, sia nelle cause civili, a danno dei debitori convenuti in giudizio che non avessero prestato idonea garanzia per la comparizione in giudizio.

Sul divieto del carcere privato nel tardo impero romano

NAVARRA, Maria Luisa
2009

Abstract

Si propone una rilettura delle costituzioni tardoimperiali in materia di divieto del carcere privato, tralatiziamente intese come abrogative, se non dell’esecuzione personale in sé, almeno della ductio del debitore nel carcere privato del creditore, che sarebbe stata sostituita dall’arresto per debiti nel carcere pubblico. L’analisi dei testi lascia ragionevolmente supporre che il divieto in questione vada piuttosto collegato a una prassi di abusi della carcerazione commessi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza, sia da privati (probabilmente potentiores) sia da funzionari imperiali (in specie appartenenti a corpi di polizia). L’inquadramento della fattispecie nel crimen maiestatis si può d’altra parte ben spiegare con la riserva del potere punitivo all’imperatore e con esso della custodia reorum che va esercitata esclusivamente nelle pubbliche carceri. Ma se tra le causae della detenzione nel carcere pubblico le fonti annoverano anche le causae pecuniariae, espressione che può includere anche le liti per debiti privati senza tuttavia identificarsi in esse, la custodia reorum è esclusivamente carcerazione preventiva praticata sia nelle cause criminali, a danno degli imputati, sia nelle cause civili, a danno dei debitori convenuti in giudizio che non avessero prestato idonea garanzia per la comparizione in giudizio.
2009
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