Il problema delle conseguenze derivanti dall'ipotesi di mutamento della persona fìsica del giudice nel corso del dibattimento è stato, in questi anni, oggetto di una non sopita querelle, dai toni spesso accessi, che ha visto impegnate sia la giurisprudenza (anche attraverso l'intervento dei suoi massimi organismi) sia la dottrina. In particolare, l'elaborazione giurisprudenziale, sollecitata a misurarsi su un tema dalle così rilevanti implicazioni sistematiche e dalle altrettanto evidenti ricadute pratiche, ha progressivamente costruito - intorno ad un dato normativo alquanto lacunoso, quale quello rappresentato dall'art. 525 comma 2 c.p.p. - un reticolo di regole non scritte, impostate sull'assunto per cui nel caso di variazione nella composizione fisica dell'organo giurisdizionale si debba procedere alla rinnovazione dell'intera fase dibattimentale. Ma l'aspetto più controverso rimane quello legato alle modalità dell'acquisizione della prova nel contesto del dibattimento rinnovato, in quanto investe sia la questione della utilizzabilità dei verbali degli atti compiuti avanti al giudice poi sostituito sia quella della nuova escussione delle fonti di prova già esaminate. A fronte degli esiti di tale percorso interpretativo, è sembrato necessario tornare ad interrogarsi sul valore della garanzia dell'immutabilità del giudice nel contesto del giudizio penale di primo grado

Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento

RENON, Paolo
2008-01-01

Abstract

Il problema delle conseguenze derivanti dall'ipotesi di mutamento della persona fìsica del giudice nel corso del dibattimento è stato, in questi anni, oggetto di una non sopita querelle, dai toni spesso accessi, che ha visto impegnate sia la giurisprudenza (anche attraverso l'intervento dei suoi massimi organismi) sia la dottrina. In particolare, l'elaborazione giurisprudenziale, sollecitata a misurarsi su un tema dalle così rilevanti implicazioni sistematiche e dalle altrettanto evidenti ricadute pratiche, ha progressivamente costruito - intorno ad un dato normativo alquanto lacunoso, quale quello rappresentato dall'art. 525 comma 2 c.p.p. - un reticolo di regole non scritte, impostate sull'assunto per cui nel caso di variazione nella composizione fisica dell'organo giurisdizionale si debba procedere alla rinnovazione dell'intera fase dibattimentale. Ma l'aspetto più controverso rimane quello legato alle modalità dell'acquisizione della prova nel contesto del dibattimento rinnovato, in quanto investe sia la questione della utilizzabilità dei verbali degli atti compiuti avanti al giudice poi sostituito sia quella della nuova escussione delle fonti di prova già esaminate. A fronte degli esiti di tale percorso interpretativo, è sembrato necessario tornare ad interrogarsi sul valore della garanzia dell'immutabilità del giudice nel contesto del giudizio penale di primo grado
2008
9788834887288
Immutabilità; giudice; dibattimento
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