L'articolo affronta i differenti profili di invalidità che possono colpire l'accordo con il quale datore di lavoro e lavoratore abbiano conciliato, in sede sindacale, una controversia di lavoro. Nonostante le rinunce e le transazioni del lavoratore, se concluse in sede di conciliazione sindacale, siano valide e inimpugnabili ai sensi dell'art.2113 c.c., si ammette che la conciliazione, in quanto realizzatasi attraverso la conclusione di un atto di natura negoziale, rimanga pur sempre esposta, ricorrendone le condizioni, alle usuali azioni di invalidità di diritto comune. Nel caso della conciliazione sindacale, si assiste, in varie circostanze, ad impugnazioni proposte dai lavoratori (evidentemente “pentiti” dell'accordo precedentemente raggiunto), fondate sulla contestazione della mancata assistenza del soggetto sindacale nella fase di stipulazione dell'accordo. Sulla questione si registrano orientamenti giurisprudenziali oscillanti. Prevale tuttavia l'opinione che ammette l'impugnabilità della conciliazione conclusa in sede sindacale ove l'accordo sia stato raggiunto senza che vi stata, da parte del conciliatore, un’effettiva opera di assistenza, a garanzia della formazione del consapevole consenso da parte del lavoratore.

Profili di invalidità delle rinunce e delle transazioni del lavoratore concluse in sede di conciliazione sindacale

NOVELLA, MARCO
2012-01-01

Abstract

L'articolo affronta i differenti profili di invalidità che possono colpire l'accordo con il quale datore di lavoro e lavoratore abbiano conciliato, in sede sindacale, una controversia di lavoro. Nonostante le rinunce e le transazioni del lavoratore, se concluse in sede di conciliazione sindacale, siano valide e inimpugnabili ai sensi dell'art.2113 c.c., si ammette che la conciliazione, in quanto realizzatasi attraverso la conclusione di un atto di natura negoziale, rimanga pur sempre esposta, ricorrendone le condizioni, alle usuali azioni di invalidità di diritto comune. Nel caso della conciliazione sindacale, si assiste, in varie circostanze, ad impugnazioni proposte dai lavoratori (evidentemente “pentiti” dell'accordo precedentemente raggiunto), fondate sulla contestazione della mancata assistenza del soggetto sindacale nella fase di stipulazione dell'accordo. Sulla questione si registrano orientamenti giurisprudenziali oscillanti. Prevale tuttavia l'opinione che ammette l'impugnabilità della conciliazione conclusa in sede sindacale ove l'accordo sia stato raggiunto senza che vi stata, da parte del conciliatore, un’effettiva opera di assistenza, a garanzia della formazione del consapevole consenso da parte del lavoratore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/493984
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