Se il binomio Costituzione-socialità risulta comprensibile dato il dinamismo caratterizzante il rapporto tra dimensione politica e cambiamento sociale, meno intuitiva è l’endiadi diritto canonico e socialità. Il fatto che la crisi della politica derivi anche dal malfunzionamento delle leggi e dalla difficoltà di adeguarle alle rapide trasformazioni culturali, economiche e sociali che sfidano i sistemi politici democratici a ridisegnare il proprio ruolo nel governare il “nuovo”, mette in risalto le diverse prospettive sociologiche verso cui si orientano le strategie attuate per affrontare la questione: quella del “primato della socialità”, del “pluralismo sociale”, della “lunga durata” (per cui compito della politica sarebbe affermare il diritto del presente contro le teorie metafisiche, i condizionamenti del passato o e gli interrogativi del futuro), dell’ “apertura al nuovo” (per cui il buon governo dovrebbe riconoscere la priorità sociale e tutelare il pluralismo, ed essere flessibile ed aperto verso il “nuovo”). Proprio tale apertura risulta meno evidente nell’ambito del diritto canonico, in cui l’intangibilità del diritto divino e del Depositum Fidei parrebbe mettere in ombra quella lettura conciliare dei “segni tempi” capace di rendere duttile e fluido il diritto della Chiesa, costantemente teso alla salus animarum. Ecco allora emergere il rapporto diritto canonico e socialità, che valutato alla luce delle accennate prospettive, risulta altrettanto articolato nelle forme in cui si è espresso nel corso della sua evoluzione. Soprattutto in relazione ai “fattori preliminari” per l’evangelizzazione: il concetto di persona umana, nella tradizione del pensiero cristiano legato al principio della socialità umana che si misura con i problemi della storia; il diritto alla libertà religiosa, che consolida gli altri diritti e fortifica i vincoli sociali, in quanto radicato nell’uomo anelante l’Assoluto alla ricerca della verità. Fattori che, nella loro “socialità”, dimostrano come le regole del diritto canonico non rappresentino stelle fisse della volta celeste, ma costellazioni in movimento, che trovano certezza nell’immutabilità della natura divina e dinamismo nella pur circoscritta mutabilità dell’applicazione.

"Eppur si muove". La socialità del diritto canonico tra ieri e domani

Daniela Tarantino
2019-01-01

Abstract

Se il binomio Costituzione-socialità risulta comprensibile dato il dinamismo caratterizzante il rapporto tra dimensione politica e cambiamento sociale, meno intuitiva è l’endiadi diritto canonico e socialità. Il fatto che la crisi della politica derivi anche dal malfunzionamento delle leggi e dalla difficoltà di adeguarle alle rapide trasformazioni culturali, economiche e sociali che sfidano i sistemi politici democratici a ridisegnare il proprio ruolo nel governare il “nuovo”, mette in risalto le diverse prospettive sociologiche verso cui si orientano le strategie attuate per affrontare la questione: quella del “primato della socialità”, del “pluralismo sociale”, della “lunga durata” (per cui compito della politica sarebbe affermare il diritto del presente contro le teorie metafisiche, i condizionamenti del passato o e gli interrogativi del futuro), dell’ “apertura al nuovo” (per cui il buon governo dovrebbe riconoscere la priorità sociale e tutelare il pluralismo, ed essere flessibile ed aperto verso il “nuovo”). Proprio tale apertura risulta meno evidente nell’ambito del diritto canonico, in cui l’intangibilità del diritto divino e del Depositum Fidei parrebbe mettere in ombra quella lettura conciliare dei “segni tempi” capace di rendere duttile e fluido il diritto della Chiesa, costantemente teso alla salus animarum. Ecco allora emergere il rapporto diritto canonico e socialità, che valutato alla luce delle accennate prospettive, risulta altrettanto articolato nelle forme in cui si è espresso nel corso della sua evoluzione. Soprattutto in relazione ai “fattori preliminari” per l’evangelizzazione: il concetto di persona umana, nella tradizione del pensiero cristiano legato al principio della socialità umana che si misura con i problemi della storia; il diritto alla libertà religiosa, che consolida gli altri diritti e fortifica i vincoli sociali, in quanto radicato nell’uomo anelante l’Assoluto alla ricerca della verità. Fattori che, nella loro “socialità”, dimostrano come le regole del diritto canonico non rappresentino stelle fisse della volta celeste, ma costellazioni in movimento, che trovano certezza nell’immutabilità della natura divina e dinamismo nella pur circoscritta mutabilità dell’applicazione.
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