La Corte di cassazione si e` pronunciata per la prima volta in merito al regime dell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fallimentare, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 38 c.p.c. con i relativi limiti posti anche al rilievo ufficioso e, conseguentemente, dichiarando inammissibile l’eccezione proposta per la prima volta con il reclamo alla Corte di appello. L’autore dissente dalla decisione sottolineando come in senso opposto deponga la peculiarita` della disciplina concorsuale per quanto riguarda sia la competenza che il giudizio per la dichiarazione di fallimento.

Il regime dell’eccezione di incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento

MARELLI, FABIO EMILIO
2012-01-01

Abstract

La Corte di cassazione si e` pronunciata per la prima volta in merito al regime dell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale fallimentare, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 38 c.p.c. con i relativi limiti posti anche al rilievo ufficioso e, conseguentemente, dichiarando inammissibile l’eccezione proposta per la prima volta con il reclamo alla Corte di appello. L’autore dissente dalla decisione sottolineando come in senso opposto deponga la peculiarita` della disciplina concorsuale per quanto riguarda sia la competenza che il giudizio per la dichiarazione di fallimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1088392
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