L’A., dopo aver affrontato la questione – sottaciuta dall’ordinanza Cass. 19454/2015 – dell’ammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto a valle di due esplicite pronunce di rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione adottate nell’ambito del vaglio preliminare di ammissibilità dell’azione di classe, si sofferma a riflettere sulla valenza del 4° comma dell’art. 140 bis c. cons. come regola di giurisdizione del g.o. e sulla conseguente possibilità di convenire in giudizio con l’azione di classe la P.A. e i concessionari di pubblici servizi nelle ipotesi in cui venga loro addebitato un inadempimento (massivo) nell’esecuzione del rapporto di utenza. La conclusione attinta dalle Sezioni unite pare del resto poggiare anche sulla considerazione della natura residuale e sussidiaria dell’azione per l’efficienza della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi contemplata nel D.Lgs. n. 198/2009, pur se va rimarcato che l’intreccio dei rimedi giustiziali esperibili avverso i comportamenti illeciti o inefficienti forieri di pregiudizi seriali o diffusi non è ben congegnato, ciò che sembra stia inducendo il Parlamento ad introdurre nel c.p.c. una figura generale di azione di classe.

La giurisdizione in materia di servizi pubblici nel quadro dei rapporti tra azione di classe e ricorso per l'efficienza della P.A.

ZUFFI, BEATRICE
2016

Abstract

L’A., dopo aver affrontato la questione – sottaciuta dall’ordinanza Cass. 19454/2015 – dell’ammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto a valle di due esplicite pronunce di rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione adottate nell’ambito del vaglio preliminare di ammissibilità dell’azione di classe, si sofferma a riflettere sulla valenza del 4° comma dell’art. 140 bis c. cons. come regola di giurisdizione del g.o. e sulla conseguente possibilità di convenire in giudizio con l’azione di classe la P.A. e i concessionari di pubblici servizi nelle ipotesi in cui venga loro addebitato un inadempimento (massivo) nell’esecuzione del rapporto di utenza. La conclusione attinta dalle Sezioni unite pare del resto poggiare anche sulla considerazione della natura residuale e sussidiaria dell’azione per l’efficienza della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi contemplata nel D.Lgs. n. 198/2009, pur se va rimarcato che l’intreccio dei rimedi giustiziali esperibili avverso i comportamenti illeciti o inefficienti forieri di pregiudizi seriali o diffusi non è ben congegnato, ciò che sembra stia inducendo il Parlamento ad introdurre nel c.p.c. una figura generale di azione di classe.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3190606
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