Analisi della pronuncia del Tribunale di Lecce che ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 c.p.p, nelle parti in cui escludono dalla nozione di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per considerarle documenti, le registrazioni di un colloquio effettuato da uno degli interlocutori di intesa con la polizia giudiziaria.
La registrazione di colloqui effettuata dall’interlocutore longa manus della polizia giudiziaria tra intercettazione, prova documentale e prova atipica incostituzionale
TURCO, Elga
2009-01-01
Abstract
Analisi della pronuncia del Tribunale di Lecce che ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 c.p.p, nelle parti in cui escludono dalla nozione di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per considerarle documenti, le registrazioni di un colloquio effettuato da uno degli interlocutori di intesa con la polizia giudiziaria.File in questo prodotto:
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