Pur a fronte del più avanzato livello di integrazione registrato nell’Unione europea a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona e a dispetto della riconduzione delle competenze dell’Organizzazione internazionale entro una cornice ordinamentale unitaria, nel settore della politica e di sicurezza comune gli Stati membri hanno conservato un metodo decisionale eminentemente intergovernativo nel cui ambito gli atti adottati dalle istituzioni sono di regola sottratti al controllo giurisdizionale.La limitazione dell’elemento sovranazionale è stata definitiva come «fonte di grande rammarico dal punto di vista dell’integrazione politica» (Presa di posizione dell’Avvocato generale del 13 giugno 2014 nel procedimento per parere n. 2/13, paragrafo 101), soprattuttoperché in questo settore non sarebbe garantita l’uniforme applicazione e interpretazione del diritto dell’Unione europea.L’accentramento della politica estera e di sicurezza comune -tradizionalmente ritenuta comecaratterizzante la sovranità statale -entro le mani dell’Organizzazione internazionale costituirebbe un importante passo verso un processo di federalizzazione che gli Stati rifiutano. Tuttavia nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sul fondamento di quegli angusti spazi di competenza riservati ad essa, si registra un processo di attrazione di tale politica entro le maglie del metodo cd. comunitario, nonché di progressiva giurisdizionalizzazione della stessa tali da aver posto le basi per una costruzione sempre più contaminata di elementidi sovranazionalità di questa parte del sistema giuridico dell’Unione

Il ruolo della Corte di giustizia nel settore della politica estera e di sicurezza comune: verso nuove contaminazioni di sovranazionalità?

valentina petralia
2017-01-01

Abstract

Pur a fronte del più avanzato livello di integrazione registrato nell’Unione europea a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona e a dispetto della riconduzione delle competenze dell’Organizzazione internazionale entro una cornice ordinamentale unitaria, nel settore della politica e di sicurezza comune gli Stati membri hanno conservato un metodo decisionale eminentemente intergovernativo nel cui ambito gli atti adottati dalle istituzioni sono di regola sottratti al controllo giurisdizionale.La limitazione dell’elemento sovranazionale è stata definitiva come «fonte di grande rammarico dal punto di vista dell’integrazione politica» (Presa di posizione dell’Avvocato generale del 13 giugno 2014 nel procedimento per parere n. 2/13, paragrafo 101), soprattuttoperché in questo settore non sarebbe garantita l’uniforme applicazione e interpretazione del diritto dell’Unione europea.L’accentramento della politica estera e di sicurezza comune -tradizionalmente ritenuta comecaratterizzante la sovranità statale -entro le mani dell’Organizzazione internazionale costituirebbe un importante passo verso un processo di federalizzazione che gli Stati rifiutano. Tuttavia nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sul fondamento di quegli angusti spazi di competenza riservati ad essa, si registra un processo di attrazione di tale politica entro le maglie del metodo cd. comunitario, nonché di progressiva giurisdizionalizzazione della stessa tali da aver posto le basi per una costruzione sempre più contaminata di elementidi sovranazionalità di questa parte del sistema giuridico dell’Unione
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