Il peccato originale della confisca misura di prevenzione patrimoniale è di essere una misura definitiva che limita il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica, stigmatizzando il preposto come mafioso o comunque coinvolto in attività criminali, in assenza di una condanna e del relativo sostegno probatorio, ma sulla base di indizi dell’attività criminale e soprattutto sulla base del fondamento, strenuamente difeso da ultimo con la sentenza Spinelli a sezioni unite del 2014 , che si tratti di misure volte a prevenire il crimine, ante delictum. In realtà, soprattutto le misure patrimoniali si giustificano proprio sull’assunto dell’origine illecita dei beni e quindi di una precedente attività criminale, spesso in realtà oggetto di un parallelo processo penale (rispetto al quale il procedimento di prevenzione diventa correttamente una sorta di procedimento accessorio specializzato nei confronti del patrimonio), ma non necessariamente e comunque le misure di prevenzione patrimoniali sono concepite strutturalmente per essere applicate indipendentemente da una condanna, anche in seguito a un’assoluzione in sede penale , come si esaminerà nel prosieguo. Ne consegue l’accusa di essere pene per le sospettate attività criminali, piuttosto che reali misure di prevenzione di future attività criminali . Contro tale prospettiva si potrà cercare in sede interpretativa di valorizzare un approccio garantistico, maggiormente conforme ai principi di uno Stato di diritto se non della materia penale, ma il rischio di applicare pene del sospetto rimane insito nel DNA delle misure di prevenzione. La recente legge n. 161/2017 che ha riformato anche le misure di prevenzione patrimoniali, ha introdotto delle modifiche positive in termini di garanzie, ma, come si esaminerà, continua anche a essere espressione di quella sorta di voracità statuale che caratterizza il più recente approccio del legislatore italiano alla confisca, scoperta come strumento efficace di lotta ad ogni forma di criminalità anche se a scapito del rispetto di talune fondamentali garanzie della materia penale. In ogni caso, si deve anche considerare che le misure di prevenzione patrimoniali dell’ordinamento italiano si inseriscono in un ricco scenario di diritto comparato di strumenti di ablazione dei proventi di sospetta origine illecita fondati su standard probatori affievoliti, rispetto a quello penalistico, e applicate in procedimenti ibridi, basti pensare al civil recovery britannico, al civil forfeiture irlandese, ma anche da ultimo in Spagna, al decomiso sin sentencia, art. 127 ter CP, Ley organica 1/2015, o all’appena riformato (13.4.2017, BGBI.I S. 872) § 76a StGB, Selbständige Einziehung. A livello europeo nonostante le numerosi fonti in materia, il più avanzato progetto per l’armonizzazione di un modello di confisca senza condanna, piuttosto garantistico , elaborato dalla Commissione LIBE nell’adozione della Direttiva n. 42/2014, non è stato recepito dalla Direttiva che accoglie, invece, un modello di confisca senza condanna piuttosto limitato e cioè solo nel caso di fuga o malattia. Per contro al fine di garantire il mutuo riconoscimento anche di questo modello di confisca, il 1 dicembre 2016 è stata presentata dalla Commissione una “Proposta di Regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca”, che faceva riferimento originariamente solo a provvedimenti di confisca assunti in un procedimento penale. In seguito all'accordo dell'8 dicembre 2017, il Consiglio ha modificato l'art.1.1 della proposta della Commissione, passandosi dal mutuo riconoscimento di provvedimenti di congelamento e confisca disposti nell'ambito dei soli criminal proceedings a quello più ampio dei proceedings in criminal matters, e cioè da procedimenti penali in senso stretto ai procedimenti che hanno a vedere con affari criminali. Il considerando (13) della Proposta recita che il Regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e confisca emessi nel quadro di un'azione penale, con l'avvertenza che "azione penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione europea, e che pertanto il Regolamento dovrebbe coprire tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato, anche provvedimenti non previsti nella Direttiva 42/2014 ed emessi in assenza di condanna definitiva . Il Regolamento, come esaminato in altra sede, potrebbe rappresentare una sfida verso la piena giurisdizionalizzazione e l’adozione di maggiori garanzie nel procedimento di prevenzione italiano . Nel prosieguo la disciplina della confisca di prevenzione sarà esaminata alla luce delle riforme introdotte dalla legge n. 161/2017.

“Le misure di prevenzione patrimoniali: ‘pene senza delitto’?”

Maugeri, Anna Maria
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01

Abstract

Il peccato originale della confisca misura di prevenzione patrimoniale è di essere una misura definitiva che limita il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica, stigmatizzando il preposto come mafioso o comunque coinvolto in attività criminali, in assenza di una condanna e del relativo sostegno probatorio, ma sulla base di indizi dell’attività criminale e soprattutto sulla base del fondamento, strenuamente difeso da ultimo con la sentenza Spinelli a sezioni unite del 2014 , che si tratti di misure volte a prevenire il crimine, ante delictum. In realtà, soprattutto le misure patrimoniali si giustificano proprio sull’assunto dell’origine illecita dei beni e quindi di una precedente attività criminale, spesso in realtà oggetto di un parallelo processo penale (rispetto al quale il procedimento di prevenzione diventa correttamente una sorta di procedimento accessorio specializzato nei confronti del patrimonio), ma non necessariamente e comunque le misure di prevenzione patrimoniali sono concepite strutturalmente per essere applicate indipendentemente da una condanna, anche in seguito a un’assoluzione in sede penale , come si esaminerà nel prosieguo. Ne consegue l’accusa di essere pene per le sospettate attività criminali, piuttosto che reali misure di prevenzione di future attività criminali . Contro tale prospettiva si potrà cercare in sede interpretativa di valorizzare un approccio garantistico, maggiormente conforme ai principi di uno Stato di diritto se non della materia penale, ma il rischio di applicare pene del sospetto rimane insito nel DNA delle misure di prevenzione. La recente legge n. 161/2017 che ha riformato anche le misure di prevenzione patrimoniali, ha introdotto delle modifiche positive in termini di garanzie, ma, come si esaminerà, continua anche a essere espressione di quella sorta di voracità statuale che caratterizza il più recente approccio del legislatore italiano alla confisca, scoperta come strumento efficace di lotta ad ogni forma di criminalità anche se a scapito del rispetto di talune fondamentali garanzie della materia penale. In ogni caso, si deve anche considerare che le misure di prevenzione patrimoniali dell’ordinamento italiano si inseriscono in un ricco scenario di diritto comparato di strumenti di ablazione dei proventi di sospetta origine illecita fondati su standard probatori affievoliti, rispetto a quello penalistico, e applicate in procedimenti ibridi, basti pensare al civil recovery britannico, al civil forfeiture irlandese, ma anche da ultimo in Spagna, al decomiso sin sentencia, art. 127 ter CP, Ley organica 1/2015, o all’appena riformato (13.4.2017, BGBI.I S. 872) § 76a StGB, Selbständige Einziehung. A livello europeo nonostante le numerosi fonti in materia, il più avanzato progetto per l’armonizzazione di un modello di confisca senza condanna, piuttosto garantistico , elaborato dalla Commissione LIBE nell’adozione della Direttiva n. 42/2014, non è stato recepito dalla Direttiva che accoglie, invece, un modello di confisca senza condanna piuttosto limitato e cioè solo nel caso di fuga o malattia. Per contro al fine di garantire il mutuo riconoscimento anche di questo modello di confisca, il 1 dicembre 2016 è stata presentata dalla Commissione una “Proposta di Regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca”, che faceva riferimento originariamente solo a provvedimenti di confisca assunti in un procedimento penale. In seguito all'accordo dell'8 dicembre 2017, il Consiglio ha modificato l'art.1.1 della proposta della Commissione, passandosi dal mutuo riconoscimento di provvedimenti di congelamento e confisca disposti nell'ambito dei soli criminal proceedings a quello più ampio dei proceedings in criminal matters, e cioè da procedimenti penali in senso stretto ai procedimenti che hanno a vedere con affari criminali. Il considerando (13) della Proposta recita che il Regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e confisca emessi nel quadro di un'azione penale, con l'avvertenza che "azione penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione europea, e che pertanto il Regolamento dovrebbe coprire tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato, anche provvedimenti non previsti nella Direttiva 42/2014 ed emessi in assenza di condanna definitiva . Il Regolamento, come esaminato in altra sede, potrebbe rappresentare una sfida verso la piena giurisdizionalizzazione e l’adozione di maggiori garanzie nel procedimento di prevenzione italiano . Nel prosieguo la disciplina della confisca di prevenzione sarà esaminata alla luce delle riforme introdotte dalla legge n. 161/2017.
2018
9788828806622
l. 161/2017, confisca di prevenzione, destinatari, elementi oggettivi, natura, confisca di valore, procedimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/323591
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